di Antonella Ranisi
L'eliminazione delle barriere architettoniche è un diritto del cittadino sancito dalla Costituzione.
La legge del 1989 ha introdotto tre condizioni, che dovrebbero essere rispettate anche in qualsiasi edificio privato:
l'accessibilità
l'adattabilità
la visitabilitïà
La Legge 13/89 prevede l'erogazione annuale di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. I contributi possono essere concessi per interventi su immobili privati già esistenti ove risiedono in forma effettiva, stabile ed abituale disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti. I contributi vengono concessi anche per l'acquisto di attrezzature finalizzate a rimuovere gli ostacoli all'accessibilità su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza.
Con il termine barriere architettoniche vengono indicati tutti gli ostacoli che limitano la mobilità delle persone non pienamente abili. 
Secondo recenti statistiche effettuate dall'Unione Europea sono circa tre milioni gli italiani praticamente "reclusi" a causa della presenza di barriere architettoniche, ovvero quasi il 20% delle popolazione dell'UE.
I soggetti interessati non si limitano a persone con handicap fisici permanenti, si estendono anche ad anziani, persone obese e mamme con i passeggini.
Le prime normative in materia di barriere architettoniche risalgono alla fine degli anni '60.
Da allora sono stati emanati più di 45 provvedimenti legislativi.
La normativa più recente è rappresentata dal Testo Unico sull'edilizia n° 380/2001.
In questo contesto, la Regione Lazio e il suo nuovo presidente, Renata Polverini, in accordo con le associazioni di categoria, dovrebbero studiare un provvedimento legislativo per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Una vera rivoluzione e una radicale modifica indispensabile per recepire le innovazioni legislative statali, per lo sviluppo della tecnologia in materia di ausilî e domotica, a favore delle diverse aspettative che caratterizzano oggi il mondo della disabilità. Una legge che preveda nuovi termini e concetti usati in materia di eliminazione delle barriere architettoniche con particolare riferimento a quanto previsto dall'ICF (International Classification Functionality), approvato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2001.
E’ competenza regionale dettare normative tecniche in campo edilizio e stabilire le modalità di progettazione dei Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche in spazi ed edifici pubblici. Adempimenti che la Regione dovrà esercitare attraverso specifici provvedimenti amministrativi di Giunta.
Il provvedimento dovrà contenere disposizioni per lo snellimento delle procedure amministrative finalizzate all'ottenimento delle autorizzazioni comunali per realizzare interventi edilizi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.
Ma la legge dovrà costituire anche un preciso riferimento per l'attuazione dell'intervento finanziario regionale a favore della disabilità, sia con riferimento agli enti pubblici, sia con riferimento ai soggetti privati.
A questo riguardo le procedure saranno improntate a caratteristiche di semplicità, sinteticità e snellezza delle normative finalizzate alla massimizzazione dell'efficacia dell'azione regionale.
In tale ambito, assumono carattere di innovazione assoluta le misure a favore dell'accessibilità ai servizi di trasporto.



Barriere Architettoniche