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Istituzione di una Commissione di conciliazione a tutela dei contribuenti

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di Fabrizio de Jorio

Il fenomeno delle migliaia di cartelle esattoriali, sequestri, fermo auto ed altri provvedimenti amministrativi delle società del Gruppo Equitalia e Gerit, ai danni di altrettanti cittadini della Regione, spesso non consapevoli di essere stati oggetto di un provvedimento da parte di una di queste due società, merita una risposta adeguata da parte della prossima Giunta regionale.

A tal proposito, oltre che giuridicamente ineccepibile e d’impatto per la cittadinanza della Regione, si propone di facilitare un tentativo obbligatorio di conciliazione -affidandolo ad una Commissione costituita ad hoc- al quale subordinare l’esercizio del potere di intrapresa delle azioni esecutive e cautelari.

 

Avendo ricevuto numerosissime segnalazioni di cittadini rimasti vittime di comportamenti vessatori della Equitalia – Gerit e degli Enti per i quali essa afferma di agire, nonché di operatori del diritto (avvocati e giudici) che assistono persone i cui diritti sono stati illegittimamente ed ingiustamente oggetto della cieca azione del richiamato delegato alla riscossione, ritengo FONDAMENTALE, per il rispetto dei diritti di tutti i cittadini ed, in particolare, per quanto di rilievo nelle prossime elezioni amministrative, di coloro che vivono nella nostra Regione, raccogliere tante e fondate voci di protesta impegnandomi a sottoporre alla approvazione del Consiglio che verrà eletto la seguente proposta di legge ovvero di intervento amministrativo:


 
PREMESSA 

    Ho rilevato, sia attraverso contatti con le persone finora incontrate, sia con gli operatori del diritto (Giudici ed Avvocati) che in molti casi il potere discrezionale affidato alla Equitalia – Gerit per la riscossione coattiva dei tributi, tasse, imposte, sanzioni dei quali titolari sono Enti pubblici territoriali e nazionali, tra i quali anche la Regione Lazio, viene esercitato in maniera illegittima, provocando danni sia ai singoli, costretti a ricorrere alla assistenza qualificata dell’avvocato per difendersi, sia al sistema giudiziario (dunque all’intera collettività) che -dovendo sopportare la proposizione di centinaia di migliaia di opposizioni e ricorsi – è al collasso e richiede tempi biblici per la emissione di un provvedimento, non solo definitivo (sentenza) ma anche cautelare (sospensione provvisoria degli effetti del provvedimento impugnato).

In particolare, gli abusi più ricorrenti del delegato alla riscossione discendono dalla omessa, reiterata ed intenzionale verifica dell’esistenza del credito dell’Ente per la cui realizzazione forzata agisce la Equitalia. Accade, infatti, molto di frequente, che i crediti portati ad esecuzione dal Delegato siano già prescritti, ovvero siano già stati soddisfatti, ovvero vi siano vizi palesi che inficiano la pretesa creditoria o il provvedimento che l’ha accertata (per esempio le omesse, ovvero non conformi a legge, notificazioni al destinatario). In tutti questi casi, la Equitalia dovrebbe desistere immediatamente dall’intraprendere o dal portare avanti azioni esecutive o cautelari perché spesso palesemente infondate e, contestualmente, dovrebbe informare l’Ente per il quale agisce della situazione, consentendo la emissione di un provvedimento di “sgravio”, ovverosia di annullamento da parte del creditore della propria pretesa, che è un atto dovuto, ove sussistano gli impedimenti appena descritti.
Si è potuto rilevare che, invece, accade esattamente il contrario, in quanto il Delegato non compie alcune verifica sulla esistenza del credito ed anzi, procede in via esecutiva e cautelare anche nei casi in cui più evidente è l’assoluta infondatezza ovvero illegittimità della richiesta dell’Ente asserito creditore.

Con il grave ed intollerabile risultato di assumere provvedimenti – ovviamente illegittimi - che incidono in maniera molto pesante sui diritti fondamentali dell’individuo (come definire diversamente il fermo dell’autovettura, o la ipoteca sulla casa di abitazione, o il pignoramento dei beni ???).

Tale comportamento è ancora più grave e censurabile laddove, appunto per la impossibilità di ricorrere in tempi brevi alle Autorità Giudiziarie competenti, ormai subissate da una mole enorme di ricorsi (la cui stragrande maggioranza viene alla fine accolta) il cittadino opponente NON riesce ad ottenere il provvedimento di annullamento della cartella illegittima e neanche quello di semplice sospensione, in tempi adeguati. Di questi ritardi, ormai tristemente noti e consolidati, approfitta in modo arbitrario e scorretto il Delegato alla riscossione emettendo i provvedimenti sopra stigmatizzati, pur in pendenza delle opposizioni e finanche nei casi in cui esse siano state già trattenute in decisione dal Giudice.

Dinanzi simile contesto la difesa dell’Equitalia appare quantomeno pretestuosa. Essa sostiene di essere un mero “passa carte” per cui, in presenza della iscrizione a ruolo della pretesa da parte dell’Ente, NON potrebbe fare altro che porre in essere tutte le azioni previste dall’Ordinamento giuridico per la realizzazione coattiva dell’asserito diritto del suo mandante. Tuttavia, tale assunto non considera il fatto che la legge attribuisce all’Equitalia poteri del tutto autonomi rispetto a quelli del titolare della posizione e, tra gli altri, la possibilità di iscrivere ipoteca sui beni immobili e quella di procedere al fermo amministrativo delle autovetture, oltre alla facoltà di procedere alla esecuzione forzata su tutti i beni di proprietà del presunto e non ancora accertato debitore. Dunque, è il Delegato che decide ed esegue la misura cautelare o esecutiva,  non l’Ente pubblico ed allora occorre ammettere che l’Equitalia NON è un mero esecutore bensì un mandatario fornito di poteri rilevanti che vengono puntualmente esercitati, anche in presenza di crediti la cui sussistenza sarebbe facile, comunque doveroso, accertare.

Occorre, poi, evidenziare che il comportamento illegale dell’Equitalia – Gerit finisce per danneggiare anche gli stessi Enti creditori i quali, essendo i titolari della posizione di diritto sostanziale, vengono a sopportare le condanne al pagamento delle spese di causa allorquando il Giudice annulla il provvedimento impugnato riconoscendo il diritto del cittadino (fatto che accade molto di frequente). La descritta situazione, dunque, produce un doppio risultato negativo, in primis perché viene meno una entrata appostata in bilancio, in secundis perché si crea un costo (spese legali per la soccombenza e spese dovute al Delegato per la sua attività). Ovviamente, ciò determina l’elevato rischio di che gli Enti pubblici, già in deficit quasi permanente, istituiscano nuovi balzelli, o elevino i vecchi, con ulteriore grave danno per i cittadini.

 

LEGGE O PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI NATURA REGOLAMENTARE CHE LA REGIONE LAZIO DOVRA’ ADOTTARE PER PORRE RIMEDIO ALLA RICHIAMATA GRAVE ED INOLLERABILE SITUAZIONE.

 

Alla descritta situazione si può porre un valido argine istituendo:

A) L’obbligo per la Equitalia (o altro il Delegato alla riscossione) PRIMA di esercitare qualsivoglia azione, di verificare la sussistenza del credito, informando dell’esito di tale adempimento i competenti Uffici della Regione Lazio che dovranno dare riscontro alla richiesta entro tempi ragionevoli.
B) L’obbligo per la Equitalia, anche in caso di positivo riscontro da parte degli Uffici della Regione, di rivolgersi - prima di dare inizio alle azioni cautelari e ovvero esecutive per la realizzazione del credito – ad una Commissione di conciliazione istituita ad hoc che, sentito il destinatario della sanzione, adotterà un provvedimento che esprimerà una valutazione sulla legittimità e fondatezza, o meno, della pretesa azionata dal Delegato. Pur non avendo valore cogente, il parere finale della Commissione, ove confermato in giudizio, comporterà il pagamento di spese di causa in misura pari al doppio di quella ordinaria a carico della parte che lo abbia contestato e, se favorevole al contribuente, impedirà l’intrapresa di qualsiasi azione esecutiva e cautelare sino a quando il Giudice investito della pronuncia di accertamento, non abbia emesso una sentenza di riconoscimento delle ragioni del Delegato.
C) Della Commissione di conciliazione, che sarà istituita presso la Regione Lazio quale organo indipendente della medesima, faranno parte esperti di diritto (avvocati, magistrati, professori universitari), rappresentanti della Regione e cittadini residenti nel medesimo alveo. Essa potrà essere divisa in più sezioni e dovrà assicurare una valutazione in tempi non superiori ai tre mesi dal momento in cui riceva la richiesta della Equitalia.

In alternativa ad una legge regionale, sarebbe auspicabile che il futuro Presidente delle Regione Lazio esiga dal Delegato alla riscossione il rispetto dei comportamenti di cui ai sopra descritti punti A) e B), sotto pena in difetto di applicazione di sanzioni economiche almeno pari al danno arrecato all’Ente e con perdita del diritto ad esigere qualsivoglia compenso per l’opera svolta.

Poiché questi interventi potranno avere efficacia esclusivamente per i tributi, imposte, tasse e sanzioni di natura regionale, il prossimo consiglio dovrebbe porre in essere tutte le azioni necessarie onde i presidi a tutela dei diritti delle persone sopra individuati, siano adottati anche dagli enti territoriali minori, vale a dire dai Comuni che fanno parte della nostra Regione e dalle Province. Sono convinto, inoltre, che il gruppo della presidente Renata Polverini si farà portavoce di analoga iniziativa a livello nazionale onde cessino ovunque i troppi abusi della Equitalia in danno dei cittadini della Regione Lazio.

Commenti  

 
-1 #1 nicole 2010-03-17 15:06
ho rischiato il pignoramento della mia abitazione per delle multe mai arrivate.......................... Dott. de Jorio.... per fortuna qualcuno ha deciso di occuparsi di questa questione spinosa....
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